venerdì 29 luglio 2011

Google & Antitrust

A quanto pare, la Federal Trade Commission (FTC) in collaborazione con i procuratori generali di California, New York e Ohio avrebbe avviato un'indagine nei confronti di Google (e su altre aziende) nel settore del search online.
Il motivo? l'eventualità che i motori di ricerca manipolino i risultati di una ricerca per "ingrandire" il traffico dei propri siti con relativi servizi.
Il risultato parla chiaro: BigG detiene il 64% del market share dei motori di ricerca in territorio statunitense e il 90% a livello mondiale), il che la fa diventare "primo indiziato" in questa storia: negli stati uniti non risultano illecite le posizioni di monopolio, ma l'eventuale sfruttamento abusivo che potrebbe danneggiare il mercato e l'ingresso in quest'ultimo da parte di nuovi operatori.

Nel sito Fairsearch.org, in cui ritroviamo gli storici nemici di Google (da Microsoft a Kayak.com), si è arrivati alla conclusione che “Google adotta dei comportamenti anti-concorrenziali che danneggiano i consumatori e che restringe la possibilità di scelta online relegando nel dimenticatoio i prodotti e i servizi potenzialmente migliori, che dovrebbero essere scelti dagli utenti".
Attualmente Google non ha commentato “l'ipotesi di indagine”, che si concretizzerà sarà preceduta da delle precise richieste di informazione da parte della FTC.
Tuttavia in questi giorni il Dipartimento di Giustizia ha chiesto a Google ulteriori informazioni su un preciso affare: l'acquisizione di Admeld, un'azienda specializzata in display advertising. Un affare da 400 milioni di dollari, e attualmente proprio questa sta continuando ad operare per il marketplace privato di NBC.

giovedì 28 luglio 2011

P2P in Inghilterra e Spagna

Anche in Inghilterra continua la lotta contro il P2P: l'Alta Corte di Londra ha obbligato il provider British Telecom al blocco immediato di tutti gli accessi verso il sito di indicizzazione Newzbin2, un grande aggregatore di file proveniente dal mondo Usenet e dai suoi forum di discussione.
Ovviamente l'offensiva legale era stata scatenata dalla Motion Picture Association (MPA) che rappresentava aziende attive nel campo dell'intrattenimento come la Paramount e la Disney.

Quindi adesso tocca agli ISP (Internet Service Provider) scatenare la "caccia all'uomo", ovvero agli abbonati che tentano di accedere a quel sito (che funziona solo con la sottoscrizione); i vertici della British Telecom, o BT, avrebbero la consapevolezza delle "losche" attività dei suoi abbonati: quelli della piattagorma NewzBin2 violerebbero i diritti detenuti dalle varie industrie cinematografiche. La BT rigetta queste accuse e ha comunicato che ricorrerà in appello.

Nel frattempo in Spagna, nello scorso marzo, i rappresentanti della Sociedad General de Autores y Editores (la SGAE, la SIAE spagnola), organizzavano una battaglia legale contro Jesus Guerra, il responsabile del sito di indexing Elrincondejesus.com, che indirizzava gli utenti spagnoli a contenuti accessibili tramite gestione Torrent o Emule.
Uno dei tribunali di Barcellona aveva assolto il gestore, poiché “un pacchetto di indirizzi web non costituiva una violazione del diritto d'autore”; inoltre il gestore della piattaforma non aveva mai guadagnato nulla dal sito, proprio perchè non vi era esposto nessun banner pubblicitario ma che indirizzava il pubblico anche verso a opere protette dal diritto d'autore (ospitate sulle piattaforme Megaupload e RapidShare).

Contro questa sentenza la SGAE ricorse in appello, e a quanto pare la corte d'appello ha dato ragion e proprio a quest'ultima, obbligando Jesus Guerra ad una sanzione di 3,500 euro. Tuttavia, come insegna il caso di Rojadirecta, “l'accorpamento di link non costituisce una violazione diretta del copyright”.
Utilizzando questo principio, lo stesso tribunale catalano ha assolto il sito Index-Web.com.

I legali di Guerra, Javier de la Cueva e David Bravo (che aspettano anche un'altra decisione che dovrebbe decidere le sorti di un'altra attività online simile a quella citata sopra), hanno sottolineato
la sentenza su Index-web.com come “fattore cruciale” per assolvere gli spazi online dedicati all'archiviazione di link: proprio su questo punto si baserà il ricorso per non pagare la multa di Guerra.

mercoledì 27 luglio 2011

Dati "sniffati"?

CNET, una testata specializzata nell'informazione hi-tech, ha scritto che le auto utilizzate per raccogliere foto e immagini con cui costruire il servizio Street View avrebbero raccolto una grande mole di dati riguardanti la geolocalizzazioni di migliaia di laptop (forse anche milioni), dispositivi cellulari e altri device che sfruttano la connessione in WiFi.
Anche in Francia, tramite la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), viene confermata la notizia. L'operazione di "aspiramento" sarebbe stata effettuata attraverso una serie di hot spot, registrando gli indirizzi fisici con relativi ID dei computer connessi in WiFi in quelle determinate aree.

Google, tramite un portavoce, ha cercato di sottolineare l'importanza dei servizi basati sulla localizzazione, per aiutare i consumatori e l'economia basata sul web.
Inoltre, l'azienda avrebbe raccolto solo i dati resi accessibili dagli access point WiFi (quindi anche gli ID unici).
Questa notizia, inoltre, sembra non aver sconvolto i più esperti: alcuni utenti, nelle scorse settimane, avevano scoperto il proprio indirizzo di casa nel search engine californiano. La spiegazione è che i dispositivi basati su Android trasmettono il proprio ID se collegati in wireless.

Ulteriori approfondimenti

Notizie passate - parte 1

Notizia 1 – Copyright in Finlandia

Sul sito online della rivita TorrentFreak, questo giugno, potevamo leggere una notizia abbastanza originale proveniente dalla Finlandia: una offensiva legale lanciata da una delle principali associazioni antipirateria, la Copyright Information and Anti-Piracy Centre (tradotto: CIAPC) e aiutata dalla divisione finlandese della IFPI, ovvero la International Federation of Phonographic Industry. Il destinatario di questa offensiva è uno dei provider locali, di nome Elisa, colpevole di lasciare l'accesso libero vero il sito The Pirate Bay.
Cinque abbonati a questo ISP, probabilmente di Helsinki, sono stati accusati di violazione del diritto d'autore, avendo lasciato in condivisione centinaia di brani. In particolare, una ingiunzione è stata emanata contro tre casi specifici davati al giudice competente. In definitiva, pare che Elisa dovrà disconnettere i tre cittadini, mentre il Partito Pirata Finlandese cerca di mettere in mostra “l'eccessiva misura adottata dalla corte, ignorando completamente i diritti fondamentali degli utenti”. Infatti, pare che nessuna notifica d'avviso sia stata mai recapitata dagli utenti, che non avrebbero subito nessuna sazione di carattere economico, ma solo una disconnessione dalla Rete.

Notizia 2- storia dell'avvocato contro la Rete
Un giovane avvocato di New York ha citato 74 soggetti attivi in tribunale, con l'accusa di diffamazione. Tutto è partito con un articolo apparso sul Washington Post, in cui veniva presentata la storia di Joseph Rakofsky, espulso dal tribunale per ordine di un giudice della Corte Superiore di Washington D.C., a suo parere per la grave incompetenza mostrata durante il corso di un processo per omicidio colposo (il motivo pare risieda nell'esordio dell'intervento dell'avvocato, che davanti alla giuria ha confessato di non essersi mai occupato di una causa legale).
La sua storia,alquanto strana, è stata descritta dal Washington Post e dai blog dei giornalisti che ne fanno parte: diffamazione vera e propria, argomentata in 81 pagine della denuncia presentata da Rakofsky e dal suo avvocato. In totale, le pagine citano 74 soggetti tra quotidiani, blog e singoli individui e si concentrano principalmente sulle sofferenze psicologiche che possono derivare dalla derivante umiliazione subita, tra post e articoli vari.
Sempre dalla Rete apprendiamo che il caso ha già avuto delle mozioni di rigetto, e in parecchi hanno dato credito a questa storia proprio perchè è stata sottolineata la dimostrazione che una denuncia fatta a più persone che hanno descritto una storia vera non deve fare avere il potere di togliere il contenuto dalla Rete.

domenica 10 luglio 2011

estratto del capitolo "Pronto intervento Anonymous"

Il nome del gruppo hacktivista si ispira al senso di anonimato con il quale l'utente pubblica un immagine o un commento su Internet. Il concetto di “Anonimo” inteso come “identità comune, condivisa” si sviluppò su ImageBoard dove il nick “Anonymous” viene assegnato ai visitatori che lasciavano il proprio commento senza identificazione. Con la crescente popolarità del servizio di ImageBoard, l'idea dell'Anonymous come insieme di individui senza nome diventò un fenomeno di Internet associato (in maniera errata) alla figura dell'hacker. Si enfatizza il fatto che il termine non possa essere racchiuso in una definizione semplice, ma si utilizzano vari aforismi.
Chris Landers, nel 2008, scriveva sul Baltimora City Paper:
“Anonymous è] la prima coscienza cosmica basata su Internet, Anonymous è un gruppo, nello stesso senso in cui uno stormo di uccelli è un gruppo. Come si fa a sapere che è un gruppo? Perché viaggiano nella stessa direzione. In qualsiasi momento, più uccelli possono unirsi, lasciare lo stormo o staccarsi completamente verso un'altra direzione.”

Quindi, gli Anonymous sono composti, nella maggior parte, da utenti provenienti da diversi imageboard e da forum: vi sono molti network Wiki e IRC dove il loro scopo è quello di superare i limiti delle ImageBoard tradizionali. Da queste forme di comunicazione il gruppo iniziava ad organizzare le varie proteste: “libera coalizione degli abitanti di Internet”, partendo da siti come 4chan, 711chan, Encyclopedia Dramatica e Youtube. I social network sono utilizzati per la creazione di gruppi che aiutano la mobilitazione di varie proteste nel mondo reale. In definitiva, non ci sono leader o partiti che controllano all'interno del gruppo stesso.
Una tattica comune è quella di attribuire vari attacchi a eBaum's World, un sito detestato dal gruppo per il furto di contenuti da altri siti.
“Chiunque voglia può essere Anonymous e lavorare per una serie di obiettivi... Abbiamo un programma che concordiamo tutti, ci coordiniamo e agiamo, ma per la sua realizzazione tutti agiscono indipendentemente, senza volere alcun riconoscimento. Vogliamo solo raggiungere qualcosa che crediamo sia importante...”

lunedì 4 luglio 2011

Anteprima puntata La(B)Nova n.14 "Pronto intervento Anonymous"

Definizione da Wikipedia:
Anonymous è un termine dal duplice significato. Come fenomeno di Internet afferisce al concetto di singoli utenti o intere comunità online che agiscono anonimamente in modo coordinato, solitamente con un obiettivo concordato approssimativamente. Può anche essere inteso come firma adottata da unioni di hacktivists, i quali intraprendono proteste e altre azioni sotto l'appellativo fittizio di “Anonymous”. Più genericamente, indica i membri di alcune sottoculture di Internet.

Le azioni attribuite ad Anonymous sono intraprese da individui non identificati che si auto-definiscono Anonymous. Dopo una serie di controversie, proteste largamente pubblicizzate e attacchi DDoS attuati da Anonymous nel 2008, gli episodi legati ai membri del gruppo sono diventati sempre più popolari.
Anche se non necessariamente legati ad una singola entità online, molti siti web sono fortemente associati ad Anonymous come Imageboard, 4chan e Futuba, i loro associati wiki, Encyclopedia Dramatica ed un certo numero di forum.


[...]

Intorno al 10 maggio di quest'anno, pare che gli Anonymous abbiano avuto uno scontro all'interno del loro stesso mondo: una frattura verificatasi all'interno dei server IRC - in particolare la rete AnonOps - portata avanti da un gruppo di rivoltosi capitanati da un hacker firmatosi con nome di Ryan.
Egli, in particolare, affermò di aver preso il controllo dei siti anonops.net, anonops.ru e mandato offline i server IRC di Anonymous: la motivazione principale fu che i system operator AnonOps che controllavano quei server (nonchè suoi colleghi di lavoro per 5 mesi) erano diventati troppo centrali nell'organizzazione del gruppo. Con quegli attacchi, Ryan confermava la poca sicurezza di quelle piattaforme divulgando anche una lista contenente dei nomi e relativi indirizzi IP di alcuni operatori.
Successivamente all'attacco, altri utenti accusarono gli AnonOps di aver creato una certa "aristocrazia basata su canali di chat ad invito e decisione prese dall'alto sulle operazioni da condurre", partito proprio con il potere da loro assunto con il lavoro di operatori dei circuiti di AnonOps.

Dall'altra parte della barricata, invece, quelli che si firmarono come The "Old" AnonOps Staff (utenti come Shitstorn, Nerdo, Owen, Blergh e Power2All) e che mantennero il controllo su anonops.in accusarono Ryan di aver tentato di imporre la sua leadership con un "colpo di stato" alla "struttura senza comando che finora ha caratterizzato gli amministratori di rete del gruppo", aiutato anche da "amici a skidsrs.us e 808chan".
I loro sostenitori si attivarono contro Ryan trovandone anche la reale identità: un ragazzo britannico di 17 anni.

[...]

Hackerleaks è l'ultimo progetto sviluppato da un gruppo vicino agli Anonymous, Peoples Liberation Front. Il sito vuole dichiararsi come una "versione alternativa a Wikikeaks", per la diffusione dei documenti ottenuti da alcuni hacker nel corso di offensive informatiche.
Dopo aver fagocitato nel loro mondo i membri di LulzSec (la cui storia verrà approndita in un prossimo La(b)Nova), si occupa anche di riorganizzare delle piattaforme di vera e propria distribuzione dei bottini delle varie incursioni hacker; quindi Hackerleaks tende a diventare un servizio d'assistenza per "Hacker in cerca di pubblicazione", con una diffusione capillare d'informazione.
Il primo documento online è un file contenente dati personali di ufficiali di Orlando, città a cui gli Anonymous hanno dichiarato guerra dopo l'arresto di un gruppo di attivisti che si impegnavano nella distribuzione di cibo ai senza tetto.

[...]

A fine giugno il sito di MasterCard è risultato offline: il disservizio è stato il risultato di un'attacco informatico dovuto al congelamento dei conti legati sia a Wikileaks che agli hacktivisti di Anonymous.
"MasterCard.com è down! Questo è quello che succede a far casini con @wikileaks, @anon_central e l'intera community Lulz" si legge in un tweet di @ibomhacktivist, che ora viene collegato ad Anonymous.
Il sito è tornato online dopo tre ore, e "nessun dato relativo ai clienti è stato compromesso".

[...]

Faq riguardanti l'evento "La notte della rete"

Cosa c’è da sapere sulla Delibera 668/2010 dell’AGCOM e il diritto d’autore:
A chi si applica, come ci si può difendere, cosa succede per i siti esteri.


1) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato il 17 dicembre 2010 la delibera n 668 2010 CONS denominata LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, che affronta le competenze della stessa autorità nel perseguimento delle violazioni del diritto d’autore nel settore della tv, di internet e delle telecomunicazioni

2) La delibera, prevede un sistema di cancellazione e di inibizione di siti internet sospettati di violare il diritto d’autore

3) In particolare i punti dal 3.5 a punto 3.5.4 della delibera istituiscono un procedimento in quattro punti che può terminare con la cancellazione dei contenuti da parte della stessa Autorità o dell’inibizione su ordine dell’Autorità di un determinato sito.

4) Ci sono 60 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera per formulare osservazioni alla stessa autorità.

A chi si applica il provvedimento previsto dall’AGCOM.

A tutti i siti, i portali, i blog, gli strumenti di condivisione di file in rete, le banche dati, i siti privati che siano sospettati di contenere anche un solo file in grado di violare il diritto d’autore.

Lo dice espressamente l’art 2.1 della delibera secondo cui “l’Autorità ritiene quindi che rientrino nella sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis le violazioni del diritto d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet).

E l’art 2.2 prevede che “ L’Autorità, in quanto autorità amministrativa “dotata di poteri di vigilanza”, ritiene pertanto di essere legittimata ad intervenire, in un tempo ragionevole, nei riguardi dei gestori dei siti internet sui quali dovessero essere ospitati contenuti digitali coperti da copyright, senza l’autorizzazione del titolare.”

Non vi è alcuna differenza se il sito o il portale è privato o pubblico o esercita la propria attività per fini di lucro, o sia un sito amatoriale o un blog personale.

In tutti i casi quindi di “uploading” di contenuti su internet, su qualsiasi piattaforma, anche di condivisione, l’Autorità, in caso di sospetta violazione, potrà operare il procedimento di cancellazione o di inibizione mediante il blocco dell’indirizzo IP o del Domain Name Systems.

2) Il fatto di gestire un sito privato o un blog senza alcun fine di lucro è condizione per evitare la cancellazione da parte dell’Autorità in caso di sospetta violazione del diritto d’autore?

No.

Mentre infatti il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (cd. decreto Romani) aveva espressamente escluso dal campo di applicazione delle norme di vigilanza ( e quindi dalle competenze dell’AGCOM in tema di cancellazione) i siti privati o i siti di distribuzione di contenuti audiovisivi per fini di scambio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è attribuita la competenza a decidere anche sui siti privati.

L’Autorità afferma espressamente al punto 2.3 della delibera: “La competenza dell’Autorità in materia di copyright non sembra soffrire sensibili limitazioni dall’esclusione operata dall’art. 2, comma 1, lettera a) ( del decreto Romani n.d.r.) per i “i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da privati ai fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità d’interesse”.

3) Quali tipi di violazioni faranno scattare il provvedimento di cancellazione da parte dell’Autorità?

Tutte le sospette violazioni previste dal diritto d’autore effettuate tramite siti italiani o esteri.
Quindi non solo il caricamento di video cinematografici o musicali ma tutte le sospette violazioni potranno essere soggette al procedimento di cancellazione o di inibizione.

Per comprendere quali contenuti digitali siano soggetti al provvedimento di cancellazione bisogna sapere quali opere siano protette ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore, la legge 633/1941.

Art. 1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.

Art. 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; (1)
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico

La sospetta violazione anche solo di un solo file protetto dal diritto d’autore tra quelli visti in precedenza farà scattare la procedura di cancellazione o di inibizione.

Quindi l’Autorità avrà il potere di sottoporre a cancellazione o di inibire l’accesso ai siti che siano semplicemente sospettati di contenere ad esempio:

1) Contenuti giornalistici espressamente riservati che vengono
riprodotti da fonti successive senza autorizzazione
2) Contenuti giornalistici anche non riservati che non vengono ripresi integralmente da altre testate o giornali ma da siti privati (es blog)
3) Fotografie “artistiche” o video inseriti in siti, portali o blog
4) Contenuti caricati da utenti su piattaforme di condivisione di siti privati
5) Software liberi o meno che contengano componenti ( diverse dalle idee alla base dei programmi ) sospettate di violazione di diritti di autore
6) Banche dati on line pubbliche o private contenenti almeno un file sospetto per il quale non è stata rilasciata l’autorizzazione da parte del titolare
7) Fotografie o video amatoriali caricati nelle piattaforme UGC
contenenti un sottofondo musicale
8) Video caricati dalle web tv

4) L’utente sospettato quanto tempo avrà per cancellare i file sospetti?

Il titolare del sito dovrà cancellare i file sospetti ( senza alcuna verifica sulla legittimità o meno del contenuto) nel giro di 48 ore, dopodiché avrà 5 giorni di tempo per difendersi davanti l’AGCOM. Questi sia in caso di siti italiani sia in caso di siti esteri. Dopo i 5 giorni i contenuti saranno cancellati dall’Autorità o inibiti dai provider su ordine dell’Autorità.

5) L’utente potrà dimostrare in qualche modo di avere la legittimazione a poter inserire quel file o si potrà difendere in qualche modo sostenendo di non avere colpe?

No.

L’Autorità infatti non prevede, a regime, alcuna indagine su una possibile colpa di colui che ha inserito il file.
Il sistema di cancellazione o di inibizione del sito funzionerà in maniera del tutto autonoma senza alcuna verifica della posizione di colui che ha inserito il file.

Al punto 3.5.4. infatti l’Autorità dice espressamente “L’Autorità ritiene che dopo un iniziale periodo di rodaggio la procedura qui tracciata possa operare in maniera pressoché automatica sulla base dello schema:

segnalazione – verifica – eventuale provvedimento inibitorio essendo fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo, che prescinde dalla valutazione di ipotetici elementi soggettivi associati al dolo o alla colpa. Come detto, è sufficiente infatti la verifica della presenza – non autorizzata- su un sito di contenuti protetti da copyright a legittimare l’attivazione delle iniziative di garanzia da parte dell’Autorità nell’ambito della finalità di prevenzione attribuita alla sua azione, in via generale, dal già citato art. 182 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633.

6) E per i siti provenienti dall’estero?
I siti provenienti dall’estero sospettati di contenere anche un solo file che violano il diritto d’autore sono parificati ai siti illeciti italiani, senza alcuna ulteriore specificazione, e possono essere al termine della procedura inibiti a livello IP o di nome di dominio.
Le fattispecie di cancellazione del nome di dominio e dell’accesso IP sono quindi due, secondo quanto previsto dal punto 3.5.2 della delibera:
1) I siti il cui solo fine sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore
2) o i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali…
per queste ipotesi c’è la “possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web, ovvero dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di pedopornografia”.

Il solo fatto di avere i server all’estero e di essere sospettati di aver violato la legge sul diritto d’autore comporterà la “scomparsa” del collegamento a quel sito da parte dell’utente italiano.
In linea teorica anche siti del tutto leciti saranno soggetti all’inibizione o i siti informativi esteri quali testate o giornali sospettate di non aver chiesto l’autorizzazione ai titolari dei diritti.

I siti privati di soggetti che hanno server dislocati al di fuori del nostro paese e che contengono anche un solo file sospettato di violare il diritto d’autore quindi sono parificati come trattamento ai siti pedofili e di gioco d’azzardo e cosi le testate che non abbiamo assolto gli obblighi di versamento delle somme ai titolari del diritto d’autore

7) L’utente potrà rivolgerci a un giudice per evitare la cancellazione dei contenuti dal suo sito?

No.

L’intera procedura di cancellazione e di inibizione prevista dal punto 3.5 della delibera è gestita dall’AGCOM, su ricorso dei privati o delle organizzazioni di tutela dei diritti d’autore e si conclude in 5 giorni, senza alcuna forma di consultazione o di interazione con l’Autorità giudiziaria.

Non ci sono indagini compiute dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale .
Non vi è nemmeno un passaggio dell’intera procedura all’interno del quale venga coinvolto un magistrato.
Non vi sono forme di appello all’autorità giudiziaria.

Tutto ciò nonostante le fattispecie previste dall’AGCOM siano invece già previste come sanzioni penali e civili dalle leggi italiane e soggette come da Costituzione alla verifica da parte di un Giudice.

8) L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni può giudicare dei nostri diritti secondo la nostra Costituzione.

No.

L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è un giudice e non può esercitare funzioni giudiziarie attribuite solo alla Magistratura dalla nostra Costituzione

Faq ufficiali prese dal sito www.sitononraggiungibile.com.