sabato 19 novembre 2011

Google+: le aziende ed il Direct Connect

Che fosse una guerra spietata al Facebook lo si era capito ormai da tempo. Ma dallo scorso 8
Novembre il social network di Mountain View ha un'arma in più per contrastare l'affollato mondo di
Zuckerberg: sarà finalmente possibile per le aziende creare il proprio profilo dando la possibilità
agli utenti (che ormai sono oltre 40 milioni) di osservare e valutare i prodotti (o servizi) offerti,
commentarli o semplicemente fare “+1”.

Il punto di forza che Google+ possiede rispetto alla concorrenza è l'integrazione con gli altri servizi
del motore di ricerca più utilizzato al mondo (in pratica: le pagine verranno integrate durante la
ricerca stessa), oro colato per le società che intendono pubblicizzare il proprio marchio.
Altra novità interessante del colosso web è la funzione Direct Connect (attualmente funziona con
un numero ridotto di pagine, ma viene gradualmente potenziata), ovvero un metodo di ricerca
attraverso il quale è possibile digitare “+” nella barra degli indirizzi del proprio browser seguito dal
nome della pagina per accedervi direttamente, ecco un video che ne spiega il funzionamento:
http://youtu.be/NY8L_SzNr70

Articolo scritto da Stefano Costanzo


venerdì 18 novembre 2011

Musica & Cloud

Google Music, servizio in versione beta (come ogni prodotto Google dal 2003 fino ad oggi) entra a far parte del firmamento dei prodotti Google, con nuove funzionalità e con una versione Android che consente di far girare la musica dove ormai è diventata di casa: nei dispositivi mobili.
Quindi ogni brano acquistato andrà direttamente a caricarsi nel servizio cloud di Google Music, che permetterà una memorizzazione di 20.000 canzoni, con una codifica standard mp3 a 320 Kbps. L'integrazione con gli altri tipi di dati, sulla carta, sarà totale: ogni artista/band avrà la propria biografia e ogni canzone sarà corredata con i testi e video multimediale che appartengono alla storia del brano stesso.
I prezzi sono quelli base, ovvero 0,99 euro per un brano e 9,99 euro per l'album completo.
Nella conferenza americana che ha ufficialmente decretato l'uscita dalla fase beta, gli autori hanno ritenuto doveroso precisare che questo servizio potrebbe rappresentare un'ottima occasione per combattere il download illegale di musica. E allo stesso tempo si accontentano le richieste dei legittimi detentori dei diritti, come youtube.
Inoltre, il concetto di musica passa ad uno stadio successivo andandosi a fondere con il concetto di "applicazione". Infatti l'artista emergente può direttamente mettere a disposizione la sua musica sull' Android Market, per poter ottenere due obiettivi: vendere e far conoscere la sua musica attraverso il mercato digitale. Il ricavato verrà ripartito con Google, a cui andrà il 30% del ricavato.
Qual'è il concetto preciso di "cloud"?
Per Richard Stallman è una "trappola da marketing", per Wikipedia è:

"un insieme di tecnologie che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un provider al cliente, di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati (tramite CPU o software) grazie all'utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in Rete."



Dal fronte Apple l' iTunes versione 10.5.1 integra dentro di sè il servizio iTunesMatch, a cui tutti gli utenti possono abbonarsi pagando 24.99 dollari l'anno.Con questo strumento è possibile avere accesso alle "versioni di altà qualità" delle canzoni che non sono state acquistate da iTunes e utilizzare allo stesso tempo i servizi di iCloud, ovvero la possibilità di condivisione le canzoni caricate con tutti i dispositivi Apple.
In questo caso non c'è necessariamente una perdita di tempo per cercare di "sincronizzare e caricare" le tracce sulle nuvole: infatti nel servizio iCloud ritroviamo tutte le canzoni con qualità 256 Kbps, un enorme database in cui l'utente può ritrovare quello che cerca (circa 20 milioni di copie originali), disciplinati da licenze particolari che l'azienda informatica ha stipulato solo negli Stati Uniti.


Tornando al servizio Google Music, dicevamo che la musica viene direttamente salvata sulla nostra "nuvola digitale", usufruibile anche da dispositivi android. Questa funzione andrà direttamente ad integrarsi nel social network Google+, dove attraverso i voti dei propri amici si potrebbe ottenere un ascolto gratuito della musica condivisa.
Amazon ha stipulato un accordo sia con Apple che con Google, e quindi è disponibile anche una sua "personale" versione cloud dove, nel caso di Google Music, sono disponibili 5 GB di spazio.

giovedì 17 novembre 2011

Screenshot certificati, depositi e prova dei diritti di proprietà intellettuale: un po’ di chiarezza

1. Introduzione

La diffusione capillare della rete internet, com’è noto, ha generato nuove ed interessanti problematiche giuridiche, con particolare riferimento alla tutela della proprietà intellettuale in rete. La questione oggetto della presente trattazione consiste nell’analisi delle forme di protezione attuali per verificare se le nuove tecnologie possano o meno fornire forme equipollenti di protezione e lo specifico valore, anche probatorio, delle stesse.

In particolare, si tratta di comprendere se la creazione di uno screenshot, eventualmente certificato, di una pagina web ovvero la validazione temporale di un file, siano suscettibili di “provare” a tutti gli effetti di legge la nascita di un diritto di proprietà industriale.

Per rispondere al suddetto interrogativo, occorre preliminarmente analizzare brevemente le norme di legge in materia di deposito dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Le forme di deposito previste dalla legge

Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, i diritti di proprietà intellettuale – categoria che ricomprende al suo interno sia i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, design, etc) sia il diritto d’autore e i diritti connessi di cui alla L. 633 del 1941 e successive modificazioni (d’ora innanzi, per brevità, “l.d.a”) – sono soggetti, a seconda dei casi, a diverse forme di deposito.

La summa divisio è tra deposito con efficacia costitutiva e deposito con efficacia dichiarativa: il primo regime opera con riferimento ai diritti di proprietà industriale, il secondo opera con riferimento al diritto d’autore e ai diritti connessi.

2.1 Il deposito con efficacia costitutiva


Analizzando sinteticamente il deposito con efficacia costitutiva, occorre preliminarmente richiamare l’art. 2 del D.lgs 30/2005, come modificato dal D.lgs 131/2010, anche noto come Codice della Proprietà Industriale (d’ora innanzi, per brevità, “c.p.i.”). La suddetta disposizione, infatti, prevede espressamente che:

I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.

Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2 c.p.i., i diritti di proprietà industriale sorgono per effetto della brevettazione o della registrazione (a seconda della tipologia di diritto considerato) che costituiscono l’esito finale di un procedimento che si avvia necessariamente con il deposito di una domanda, rispettivamente, di brevettazione o registrazione, in assenza della quale non potranno, quindi, sorgere i relativi diritti esclusivi.

La data di deposito della domanda in questione assume, poi, rilevanza, ai nostri fini, proprio in considerazione del fatto che le disposizioni del c.p.i. dettate con riferimento ad ogni diritto di proprietà industriale prevedono che gli effetti della registrazione decorrono dal momento del deposito della relativa domanda.

Ad esempio, in materia di marchi, l’art. 15 c.p.i., per quanto qui interessa, prevede espressamente che gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda.

Alla luce di quanto sopra, ne consegue che, con riferimento ai diritti di proprietà industriale il deposito della domanda ha, quindi, efficacia costitutiva, in quanto consiste in una formalità necessaria per la nascita dei relativi diritti.

2.2 Il deposito con efficacia dichiarativa


La seconda forma di deposito, qui definita deposito con efficacia dichiarativa, è prevista dall’art. 103 l.d.a, istitutivo dei registri di pubblicità in materia di diritto d’autore che sono oggi suddivisi nel:

a) Registro pubblico generale delle opere protette istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali;

b) Registro pubblico speciale per la opere cinematografiche ed audiovisive istituito presso la S.I.A.E.;

c) Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore istituito, anch’esso, presso la S.I.A.E.

L’art. 103, V° comma, prevede espressamente che la registrazione fa fede fino a prova contraria dell’esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

Si tratta, quindi, di una mera efficacia dichiarativa, come anche affermato dalla giurisprudenza prevalente. Giova, infatti, ricordare che nel nostro ordinamento il titolo originario di acquisto del diritto d’autore è, infatti, costituito dalla creazione dell’opera ai sensi dell’art. 6 l.d.a, per cui, secondo quanto disposto dal successivo art. 106 l.d.a, l’omissione del deposito – che costituisce comunque un obbligo – non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore sulle opere protette, anche se può dar luogo a sanzioni amministrative.

La reale funzione del deposito ex art. 103 l.d.a. è, quindi, esclusivamente probatoria. Alla luce dell’art. 103, V° comma sopra richiamato, si ritiene che le registrazioni creino una presunzione iuris tantum di paternità a favore del depositante o di chi sia indicato come tale, secondo l’impostazione condivisa di dottrina e giurisprudenza.



Va, poi, precisato che, in particolare, l’iscrizione nel pubblico registro cinematografico costituisce, altresì, condizione necessaria per accedere al sistema di premi previsti dalla normativa a favore della cinematografia

Giova, tuttavia, precisare che le forme di cui all’art. 103 l.d.a., sono applicabili esclusivamente alle opere dell’ingegno già pubblicate, tenuto conto che l’art. 103, III° e IV° comma, fa espresso riferimento alla data della pubblicazione.

Per le opere dell’ingegno non ancora pubblicate, esiste presso la S.I.A.E., il servizio di deposito delle opere inedite presso la sezione OLAF come previsto dall’art. 75 b del suo regolamento generale.

Questo deposito, la cui durata è attualmente di cinque anni, ha carattere privato e facoltativo ed ha unicamente la funzione di precostituire a favore del depositante una prova di esistenza dell’opera alla data del deposito stesso. Si ritiene che tale principio di prova sull’esistenza e, quindi, sulla paternità possa essere fatto valere anche in giudizio, ma non è, comunque, idoneo a dimostrare l’effettiva titolarità dei diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo ai depositanti, non generando, quindi, a favore di questi ultimi la presunzione iuris tantum di paternità prevista dall’art. 103 l.a., con espresso riferimento alle opere già pubblicate.

Per gentile concessione del dott. Roberto Alma (consulente presso lo Studio Legale Alma)


l'articolo continua su http://www.studiolegalealma.it/articoli.php

martedì 15 novembre 2011

A Bologna la prima scuola per sceneggiatori di videogiochi

Anche se in Italia c'è ancora una buona fetta di popolazione che ritiene che i moderni videogiochi portino nella testa di chi li utilizza soltanto violenza e nessuna morale, questa forma di intrattenimento continua ad avere un effetto “magico” sugli appassionati. Al suo interno convivono le personalità più diverse che si occupano, ciascuno nel proprio campo di dare forma alle fantasie che il videogiocatore si aspetta di vedere su schermo. Solletica quindi la curiosità di tutti gli appassionati quanto anticipato da Carlo Lucarelli durante Gamesweek (www.gamesweek.it) la fiera di videogiochi tenutasi a Milano dal 4 al 6 Novembre dove vengono annunciate le imminenti novità del mercato italiano. Si tratta di un progetto che riguarda Bottega Finzioni (www.bottegafinzioni.it), laboratorio di narrazione e scrittura Bolognese diretto dallo stesso scrittore parmigiano: a partire da Gennaio si arricchirà di un'area “videogames” in cui si svilupperanno sceneggiature di storie destinate al mondo virtuale. Al suo interno sarà quindi possibile specializzarsi nella scrittura di sceneggiature per aziende del settore. Lucarelli si esprime così riguardo al difficile rapporto che in Italia abbiamo con questo fenomeno in rapporto al lavoro dello scrittore: “I videogiochi sono una forma narrativa a tutti gli effetti. Alla base c'è un lavoro di scrittura, sebbene in Italia ci sia un certo pregiudizio nei loro confronti, lo stesso che c'era verso i fumetti”. Per cui gli aspiranti sceneggiatori (che per essere ammessi dovranno sottoporre un proprio elaborato scritto ed un colloquio) possono trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale della bottega e cominciare eventualmente a seguire i corsi tenuti da Ivan Venturi (autore e produttore di videogiochi) ed a cura di: Piero Di Domenico, Andrea Dresseno e Matteo Lollini.

Esistono ad oggi dei progetti già commissionati come: “Il Castello di Eymerich – the interactive Novel” e “Contro le mafie – il videogioco della legalità”; ma l'area dedicata offre anche un aiuto agli studenti per sviluppare la propria storia in maniera professionale, comprendendo cosa si nasconde tra le quinte di un videogame partendo dalla trama e finendo al commercio, seguendo dei precisi (e soprattutto realistici) criteri di giudizio e di budget. scritto da Stefano Costanzo

domenica 6 novembre 2011

questione di browser

Dopo un decennio di egemonia del mercato Internet Explorer vede la sua percentuale di utenza scendere drasticamente.
Secondo Netmarketshare.com, da una solida quota del 65% di circa due anni fa, il browser di casa Microsoft è sceso ad una soglia vicina al 50% che rimane comunque un ottima fetta di mercato, ma fa perdere terreno ai due diretti concorrenti, rispettivamente: Firefox (22,5%) e Chrome (17,6%).

Il risultato preoccupa l'azienda di Bill Gates, che accusa il colpo, sottolineando anche che il sistema operativo più diffuso al mondo rimane comunque Windows, ma gli utenti hanno cominciato a valutare le alternative che il web offre per essere esplorato. Tale sorpasso ha comunque una ragione ben precisa: negli ultimi anni è cresciuto a dismisura l'utilizzo di dispositivi mobili dove a fare la voce grossa troviamo Safari (62%), aiutato anche dalla forte diffusione dei
dispositivi iPhone ed iPad di casa Apple, seguito con notevole distacco dal browser di Android.
La tendenza rimane comunque favorevole ad Internet Explorer che tuttavia dimostra segni di cedimento per non essersi adeguato con sufficiente impegno al Web 2.0 e la quasi totale assenza dal mercato mobile dove ancora Microsoft non è riuscita ad inserirsi a dovere.

La notizia fa comunque scalpore, specie a chi su queste cose lavora: di fatto IE ha sempre
dimostrato notevoli carenze in fatto di compatibilità rispetto ad altri Browser molto più agevoli, scattanti ed al continuo passo con i tempi: Firefox e Chrome restano a ruota del software del colosso Microsoft, ma anche chi ha una porzione più piccola (vedi Safari ed Opera) comincia a far sentire la sua presenza.

Scritto da Stefano Costanzo