Ci sono state diverse storie, alcune delle quali chiudono un'era di sogni, guerre e vittorie; altre invece sono appena iniziate.
La notizia che ha dominato l'intero 2011, secondo molti, è stata la scoperta delle caratteristiche dei neutrini, risultati più veloci della luce (qui in Italia poi, la notizia si è legata alla famosa gaffe del tunnel Gelmini).
I dati, diffusi inizialmente dalla collaborazione OPERA CERN-INFN e successivamente pubblicati su arXiv, hanno innescato una serie di reazioni da parte della comunità scientifica, che ha contestato i risultati. La principale fonte di dubbio era legata alla "partenza": essi infatti impiegano del tempo per abbandonare totalmente l'acceleratore (la partenza dura 10.500 nanosecondi). Dubbi poi spariti in seguito ai nuovi test effettuati, poichè i "pacchetti" di neutrini sono compresi in 3 nanosecondi e spaziati tra di loro di 524 nanosecondi.
Una misura così delicata ha profonde implicazioni per la fisica e richiede un eccezionale livello di approfondimento. Ma la parola decisiva può arrivare solo da esperimenti analoghi in altre parti del mondo", affermano i ricercatori.
A inizio dicembre sono iniziati i lavori negli Stati Uniti, e in Giappone dovrebbero iniziare il prossimo anno.
Nel Gran Sasso, intanto, si continua a lavorare per calibrare al meglio altri rivelatori che si occuperanno della cattura dei neutrini. Posizionati sotto 1.400 metri di roccia, saranno dotati di macchinari per misurare soprattutto "il tempo" di velocità delle particelle.
Poi c'è stata un'altra scoperta, targata NASA: il pianeta gemello della Terra, Kepler-22b. Questo corpo celeste ruota attorno al suo sole in 290 giorni, e il suo raggio è 2,4 volte quello terrestre. Ma la cosa che lo rende più interessante è la distanza che ha dalla sua stella: in una distanza simile a metà strada tra Venere e Terra, sarebbe in grado di ospitare acqua allo stato liquido. Osservabile dalla Terra solo all'inizio dell'autunno e in primavera; inoltre
grande contributo nella scoperta è dato dal telescopio spaziale Spitzer.
Questa scoperta è il frutto della missione Kepler, che va a caccia di pianeti abitabili (come profetizzato da Hawking per salvare la razza umana). Oltre Keplero sono stati trovati altri 2.325 pianeti potenzialmente abitabili. Tra questi, 207 hanno dimensioni simili a quelli Terrestri, 680 sono delle Super-Terre, 1.181 sono simili a Nettuno, 203 sono delle fotocopie di Giove e 55 sono più grandi di esso.
Verso fine Luglio, un altro pezzo di storia stava per formarsi. "Houston, missione compiuta": alle 5,57 del mattino è arrivata la parola "fine" per l'era degli Shuttle. L'Atlantis è tornato sulla terra riportando a casa il capitano Chris Ferguson, Sandy Magnus, Rex Walheim e il pilota Doug Hurley. L'era in questione è nata il 12 aprile 1981, quando il primo Shuttle partì dalla rampa di lancio di Cape Canaveral, dopo che 20 anni erano passati dal primo volo di un'astronauta, Yuri Gagarin. Un'era che ha vissuto due tragedie: una nel 28 gennaio 1986, quando il Challenger esplose in volo, durante la diretta televisiva; l'altra nel 2003, quando il Columbia si disintegrò durante la fase di rientro nell'atmosfera.
La crisi economica ha reso i costi insostenibili, per cui si sono dovute utilizzare le navette spaziali per il doppio del tempo per cui erano state progettate.Per raggiungere la stazione spaziale internazionale gli americani si affideranno alle navicelle russe Soyuz e utilizzare la base di Bajkonur, Kazhakistan.
Insomma, ci sono state tante altre storie in questo 2011 (la restrizione del campo di ricerca del Bosone di Higgs, la ricostruzione del genoma dei Neanderthal, la conferma ufficiale del riscaldamento climantico), che porteranno nuove conoscenze nel futuro prossimo venturo.
giovedì 29 dicembre 2011
mercoledì 28 dicembre 2011
futuro quantistico
Computer quantistico? ancora troppo presto, per le tecnologie di cui dispone l'uomo attualmente. Tuttavia, i ricercatori della Air Force USA hanno adottato i principi degli ologrammi, applicandoli a dispositivi attualmente in commercio. Il risultato potrebbe porre basi per delle ricerche future nel mondo quantistico. Nel particolare, si prevede l'uso degli interferometri che usano lo stato quantico dei fotoni per leggere (e scrivere) le informazioni, un setup che sfrutta proprio la capacità nel lavoro di coppia con gli interferometri.
Il vetro temperato della OptiGrade è il secondo elemento utilizzato. Il dispositivo serve per congelare lo stato dei fotoni (che spunta dall'utilizzo degli interferometri) senza correre il rischio di dispersione dovuto alla scarsa capacità di interazione dei fotoni.
Il supercalcolo desiderato è anche lo scopo per cui si cercano di ricreare i giusti elementi di base (ovvero i qubit, particelle capaci di ritenere l'informazione digitale in maniera stabile). Nella Rice University (Texas) si cerca di sperimentare la possibilità di usare un tipo di "quantum computer topologico" che utilizza qubit che non decadono.
E cosa bisogna utilizzare per non farli decadere? bisogna trovare il fermiore di Majorana, l'elemento teorizzato nel 1937 dallo scienziato italiano che riassume dentro di sè l'equilibrio perfetto della particella e dell'antiparticella.
Una coppia quantistica "perfetta".
I fermioni costituirebbero un elemento ideale, secondo gli americani: per poterlo trovare si cerca di utilizzare un isolante topologico, ovvero un componente che farebbe da isolante ma che allo stesso tempo lascerebbe passare la carica elettrica sulla sua superficie.
Con questa unione dovrebbero apparire i "fermioni qubit", proprio al confine tra il materiale isolante e il superconduttore.
Il vetro temperato della OptiGrade è il secondo elemento utilizzato. Il dispositivo serve per congelare lo stato dei fotoni (che spunta dall'utilizzo degli interferometri) senza correre il rischio di dispersione dovuto alla scarsa capacità di interazione dei fotoni.
Il supercalcolo desiderato è anche lo scopo per cui si cercano di ricreare i giusti elementi di base (ovvero i qubit, particelle capaci di ritenere l'informazione digitale in maniera stabile). Nella Rice University (Texas) si cerca di sperimentare la possibilità di usare un tipo di "quantum computer topologico" che utilizza qubit che non decadono.
E cosa bisogna utilizzare per non farli decadere? bisogna trovare il fermiore di Majorana, l'elemento teorizzato nel 1937 dallo scienziato italiano che riassume dentro di sè l'equilibrio perfetto della particella e dell'antiparticella.
Una coppia quantistica "perfetta".
I fermioni costituirebbero un elemento ideale, secondo gli americani: per poterlo trovare si cerca di utilizzare un isolante topologico, ovvero un componente che farebbe da isolante ma che allo stesso tempo lascerebbe passare la carica elettrica sulla sua superficie.
Con questa unione dovrebbero apparire i "fermioni qubit", proprio al confine tra il materiale isolante e il superconduttore.
martedì 27 dicembre 2011
multa da Apple
In questi ultimi giorni del 2011, l'Antitrust ha multato l'azienda Apple per 900mila euro.
A quanto risulta dal comunicato fatto partito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'azienda ha stoccato nelle pratiche commerciali, risultate scorrette.
L'inchiesta che ha coinvolto Cupertino è partita dal Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU), che ha aperto il procedimento istruttorio nei confronti dei rivenditori Apple Retail Italia Srl, Apple Italia Srl e Apple Sales International. Le società in questione dovranno pubblicare una nota informativa sul sito apple.com, mentre la terza (Apple Sales International) dovrà adeguare entro 90 giorni le confezioni di vendita dei servizi AppleCare Protection Plan.
L'accusa principale è che la Apple offrirebbe per i suoi prodotti una garanzia limitata ad un anno, che non riflette la normativa italiana che di anni di garanzia ne prevede due: l'antitrust ha appurato gli elementi necessari per stabilire che le tre società del gruppo( Apple Sales International, Apple Italia Srl e Apple Retail Italia) hanno applicato due distinte pratiche commerciali scorrette:
- "presso i propri punti vendita e/o sui siti Internet apple.com e store.apple.com, sia al momento dell'acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l'esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno". Pena pecunaria di 400.000 euro.
- "le informazioni date su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento AppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull'esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la copertura del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo". Pena di 500.000 euro.
A quanto risulta dal comunicato fatto partito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'azienda ha stoccato nelle pratiche commerciali, risultate scorrette.
L'inchiesta che ha coinvolto Cupertino è partita dal Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU), che ha aperto il procedimento istruttorio nei confronti dei rivenditori Apple Retail Italia Srl, Apple Italia Srl e Apple Sales International. Le società in questione dovranno pubblicare una nota informativa sul sito apple.com, mentre la terza (Apple Sales International) dovrà adeguare entro 90 giorni le confezioni di vendita dei servizi AppleCare Protection Plan.
L'accusa principale è che la Apple offrirebbe per i suoi prodotti una garanzia limitata ad un anno, che non riflette la normativa italiana che di anni di garanzia ne prevede due: l'antitrust ha appurato gli elementi necessari per stabilire che le tre società del gruppo( Apple Sales International, Apple Italia Srl e Apple Retail Italia) hanno applicato due distinte pratiche commerciali scorrette:
- "presso i propri punti vendita e/o sui siti Internet apple.com e store.apple.com, sia al momento dell'acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l'esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno". Pena pecunaria di 400.000 euro.
- "le informazioni date su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento AppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull'esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la copertura del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo". Pena di 500.000 euro.
sabato 19 novembre 2011
Google+: le aziende ed il Direct Connect
Che fosse una guerra spietata al Facebook lo si era capito ormai da tempo. Ma dallo scorso 8
Novembre il social network di Mountain View ha un'arma in più per contrastare l'affollato mondo di
Zuckerberg: sarà finalmente possibile per le aziende creare il proprio profilo dando la possibilità
agli utenti (che ormai sono oltre 40 milioni) di osservare e valutare i prodotti (o servizi) offerti,
commentarli o semplicemente fare “+1”.
Il punto di forza che Google+ possiede rispetto alla concorrenza è l'integrazione con gli altri servizi
del motore di ricerca più utilizzato al mondo (in pratica: le pagine verranno integrate durante la
ricerca stessa), oro colato per le società che intendono pubblicizzare il proprio marchio.
Altra novità interessante del colosso web è la funzione Direct Connect (attualmente funziona con
un numero ridotto di pagine, ma viene gradualmente potenziata), ovvero un metodo di ricerca
attraverso il quale è possibile digitare “+” nella barra degli indirizzi del proprio browser seguito dal
nome della pagina per accedervi direttamente, ecco un video che ne spiega il funzionamento:
http://youtu.be/NY8L_SzNr70
Articolo scritto da Stefano Costanzo
Novembre il social network di Mountain View ha un'arma in più per contrastare l'affollato mondo di
Zuckerberg: sarà finalmente possibile per le aziende creare il proprio profilo dando la possibilità
agli utenti (che ormai sono oltre 40 milioni) di osservare e valutare i prodotti (o servizi) offerti,
commentarli o semplicemente fare “+1”.
Il punto di forza che Google+ possiede rispetto alla concorrenza è l'integrazione con gli altri servizi
del motore di ricerca più utilizzato al mondo (in pratica: le pagine verranno integrate durante la
ricerca stessa), oro colato per le società che intendono pubblicizzare il proprio marchio.
Altra novità interessante del colosso web è la funzione Direct Connect (attualmente funziona con
un numero ridotto di pagine, ma viene gradualmente potenziata), ovvero un metodo di ricerca
attraverso il quale è possibile digitare “+” nella barra degli indirizzi del proprio browser seguito dal
nome della pagina per accedervi direttamente, ecco un video che ne spiega il funzionamento:
http://youtu.be/NY8L_SzNr70
Articolo scritto da Stefano Costanzo
venerdì 18 novembre 2011
Musica & Cloud
Google Music, servizio in versione beta (come ogni prodotto Google dal 2003 fino ad oggi) entra a far parte del firmamento dei prodotti Google, con nuove funzionalità e con una versione Android che consente di far girare la musica dove ormai è diventata di casa: nei dispositivi mobili.
Quindi ogni brano acquistato andrà direttamente a caricarsi nel servizio cloud di Google Music, che permetterà una memorizzazione di 20.000 canzoni, con una codifica standard mp3 a 320 Kbps. L'integrazione con gli altri tipi di dati, sulla carta, sarà totale: ogni artista/band avrà la propria biografia e ogni canzone sarà corredata con i testi e video multimediale che appartengono alla storia del brano stesso.
I prezzi sono quelli base, ovvero 0,99 euro per un brano e 9,99 euro per l'album completo.
Nella conferenza americana che ha ufficialmente decretato l'uscita dalla fase beta, gli autori hanno ritenuto doveroso precisare che questo servizio potrebbe rappresentare un'ottima occasione per combattere il download illegale di musica. E allo stesso tempo si accontentano le richieste dei legittimi detentori dei diritti, come youtube.
Inoltre, il concetto di musica passa ad uno stadio successivo andandosi a fondere con il concetto di "applicazione". Infatti l'artista emergente può direttamente mettere a disposizione la sua musica sull' Android Market, per poter ottenere due obiettivi: vendere e far conoscere la sua musica attraverso il mercato digitale. Il ricavato verrà ripartito con Google, a cui andrà il 30% del ricavato.
Qual'è il concetto preciso di "cloud"?
Per Richard Stallman è una "trappola da marketing", per Wikipedia è:
"un insieme di tecnologie che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un provider al cliente, di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati (tramite CPU o software) grazie all'utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in Rete."
Dal fronte Apple l' iTunes versione 10.5.1 integra dentro di sè il servizio iTunesMatch, a cui tutti gli utenti possono abbonarsi pagando 24.99 dollari l'anno.Con questo strumento è possibile avere accesso alle "versioni di altà qualità" delle canzoni che non sono state acquistate da iTunes e utilizzare allo stesso tempo i servizi di iCloud, ovvero la possibilità di condivisione le canzoni caricate con tutti i dispositivi Apple.
In questo caso non c'è necessariamente una perdita di tempo per cercare di "sincronizzare e caricare" le tracce sulle nuvole: infatti nel servizio iCloud ritroviamo tutte le canzoni con qualità 256 Kbps, un enorme database in cui l'utente può ritrovare quello che cerca (circa 20 milioni di copie originali), disciplinati da licenze particolari che l'azienda informatica ha stipulato solo negli Stati Uniti.
Tornando al servizio Google Music, dicevamo che la musica viene direttamente salvata sulla nostra "nuvola digitale", usufruibile anche da dispositivi android. Questa funzione andrà direttamente ad integrarsi nel social network Google+, dove attraverso i voti dei propri amici si potrebbe ottenere un ascolto gratuito della musica condivisa.
Amazon ha stipulato un accordo sia con Apple che con Google, e quindi è disponibile anche una sua "personale" versione cloud dove, nel caso di Google Music, sono disponibili 5 GB di spazio.
Quindi ogni brano acquistato andrà direttamente a caricarsi nel servizio cloud di Google Music, che permetterà una memorizzazione di 20.000 canzoni, con una codifica standard mp3 a 320 Kbps. L'integrazione con gli altri tipi di dati, sulla carta, sarà totale: ogni artista/band avrà la propria biografia e ogni canzone sarà corredata con i testi e video multimediale che appartengono alla storia del brano stesso.
I prezzi sono quelli base, ovvero 0,99 euro per un brano e 9,99 euro per l'album completo.
Nella conferenza americana che ha ufficialmente decretato l'uscita dalla fase beta, gli autori hanno ritenuto doveroso precisare che questo servizio potrebbe rappresentare un'ottima occasione per combattere il download illegale di musica. E allo stesso tempo si accontentano le richieste dei legittimi detentori dei diritti, come youtube.
Inoltre, il concetto di musica passa ad uno stadio successivo andandosi a fondere con il concetto di "applicazione". Infatti l'artista emergente può direttamente mettere a disposizione la sua musica sull' Android Market, per poter ottenere due obiettivi: vendere e far conoscere la sua musica attraverso il mercato digitale. Il ricavato verrà ripartito con Google, a cui andrà il 30% del ricavato.
Qual'è il concetto preciso di "cloud"?
Per Richard Stallman è una "trappola da marketing", per Wikipedia è:
"un insieme di tecnologie che permettono, tipicamente sotto forma di un servizio offerto da un provider al cliente, di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati (tramite CPU o software) grazie all'utilizzo di risorse hardware/software distribuite e virtualizzate in Rete."
Dal fronte Apple l' iTunes versione 10.5.1 integra dentro di sè il servizio iTunesMatch, a cui tutti gli utenti possono abbonarsi pagando 24.99 dollari l'anno.Con questo strumento è possibile avere accesso alle "versioni di altà qualità" delle canzoni che non sono state acquistate da iTunes e utilizzare allo stesso tempo i servizi di iCloud, ovvero la possibilità di condivisione le canzoni caricate con tutti i dispositivi Apple.
In questo caso non c'è necessariamente una perdita di tempo per cercare di "sincronizzare e caricare" le tracce sulle nuvole: infatti nel servizio iCloud ritroviamo tutte le canzoni con qualità 256 Kbps, un enorme database in cui l'utente può ritrovare quello che cerca (circa 20 milioni di copie originali), disciplinati da licenze particolari che l'azienda informatica ha stipulato solo negli Stati Uniti.
Tornando al servizio Google Music, dicevamo che la musica viene direttamente salvata sulla nostra "nuvola digitale", usufruibile anche da dispositivi android. Questa funzione andrà direttamente ad integrarsi nel social network Google+, dove attraverso i voti dei propri amici si potrebbe ottenere un ascolto gratuito della musica condivisa.
Amazon ha stipulato un accordo sia con Apple che con Google, e quindi è disponibile anche una sua "personale" versione cloud dove, nel caso di Google Music, sono disponibili 5 GB di spazio.
giovedì 17 novembre 2011
Screenshot certificati, depositi e prova dei diritti di proprietà intellettuale: un po’ di chiarezza
1. Introduzione
La diffusione capillare della rete internet, com’è noto, ha generato nuove ed interessanti problematiche giuridiche, con particolare riferimento alla tutela della proprietà intellettuale in rete. La questione oggetto della presente trattazione consiste nell’analisi delle forme di protezione attuali per verificare se le nuove tecnologie possano o meno fornire forme equipollenti di protezione e lo specifico valore, anche probatorio, delle stesse.
In particolare, si tratta di comprendere se la creazione di uno screenshot, eventualmente certificato, di una pagina web ovvero la validazione temporale di un file, siano suscettibili di “provare” a tutti gli effetti di legge la nascita di un diritto di proprietà industriale.
Per rispondere al suddetto interrogativo, occorre preliminarmente analizzare brevemente le norme di legge in materia di deposito dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Le forme di deposito previste dalla legge
Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, i diritti di proprietà intellettuale – categoria che ricomprende al suo interno sia i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, design, etc) sia il diritto d’autore e i diritti connessi di cui alla L. 633 del 1941 e successive modificazioni (d’ora innanzi, per brevità, “l.d.a”) – sono soggetti, a seconda dei casi, a diverse forme di deposito.
La summa divisio è tra deposito con efficacia costitutiva e deposito con efficacia dichiarativa: il primo regime opera con riferimento ai diritti di proprietà industriale, il secondo opera con riferimento al diritto d’autore e ai diritti connessi.
2.1 Il deposito con efficacia costitutiva
Analizzando sinteticamente il deposito con efficacia costitutiva, occorre preliminarmente richiamare l’art. 2 del D.lgs 30/2005, come modificato dal D.lgs 131/2010, anche noto come Codice della Proprietà Industriale (d’ora innanzi, per brevità, “c.p.i.”). La suddetta disposizione, infatti, prevede espressamente che:
I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2 c.p.i., i diritti di proprietà industriale sorgono per effetto della brevettazione o della registrazione (a seconda della tipologia di diritto considerato) che costituiscono l’esito finale di un procedimento che si avvia necessariamente con il deposito di una domanda, rispettivamente, di brevettazione o registrazione, in assenza della quale non potranno, quindi, sorgere i relativi diritti esclusivi.
La data di deposito della domanda in questione assume, poi, rilevanza, ai nostri fini, proprio in considerazione del fatto che le disposizioni del c.p.i. dettate con riferimento ad ogni diritto di proprietà industriale prevedono che gli effetti della registrazione decorrono dal momento del deposito della relativa domanda.
Ad esempio, in materia di marchi, l’art. 15 c.p.i., per quanto qui interessa, prevede espressamente che gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda.
Alla luce di quanto sopra, ne consegue che, con riferimento ai diritti di proprietà industriale il deposito della domanda ha, quindi, efficacia costitutiva, in quanto consiste in una formalità necessaria per la nascita dei relativi diritti.
2.2 Il deposito con efficacia dichiarativa
La seconda forma di deposito, qui definita deposito con efficacia dichiarativa, è prevista dall’art. 103 l.d.a, istitutivo dei registri di pubblicità in materia di diritto d’autore che sono oggi suddivisi nel:
a) Registro pubblico generale delle opere protette istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) Registro pubblico speciale per la opere cinematografiche ed audiovisive istituito presso la S.I.A.E.;
c) Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore istituito, anch’esso, presso la S.I.A.E.
L’art. 103, V° comma, prevede espressamente che la registrazione fa fede fino a prova contraria dell’esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Si tratta, quindi, di una mera efficacia dichiarativa, come anche affermato dalla giurisprudenza prevalente. Giova, infatti, ricordare che nel nostro ordinamento il titolo originario di acquisto del diritto d’autore è, infatti, costituito dalla creazione dell’opera ai sensi dell’art. 6 l.d.a, per cui, secondo quanto disposto dal successivo art. 106 l.d.a, l’omissione del deposito – che costituisce comunque un obbligo – non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore sulle opere protette, anche se può dar luogo a sanzioni amministrative.
La reale funzione del deposito ex art. 103 l.d.a. è, quindi, esclusivamente probatoria. Alla luce dell’art. 103, V° comma sopra richiamato, si ritiene che le registrazioni creino una presunzione iuris tantum di paternità a favore del depositante o di chi sia indicato come tale, secondo l’impostazione condivisa di dottrina e giurisprudenza.
Va, poi, precisato che, in particolare, l’iscrizione nel pubblico registro cinematografico costituisce, altresì, condizione necessaria per accedere al sistema di premi previsti dalla normativa a favore della cinematografia
Giova, tuttavia, precisare che le forme di cui all’art. 103 l.d.a., sono applicabili esclusivamente alle opere dell’ingegno già pubblicate, tenuto conto che l’art. 103, III° e IV° comma, fa espresso riferimento alla data della pubblicazione.
Per le opere dell’ingegno non ancora pubblicate, esiste presso la S.I.A.E., il servizio di deposito delle opere inedite presso la sezione OLAF come previsto dall’art. 75 b del suo regolamento generale.
Questo deposito, la cui durata è attualmente di cinque anni, ha carattere privato e facoltativo ed ha unicamente la funzione di precostituire a favore del depositante una prova di esistenza dell’opera alla data del deposito stesso. Si ritiene che tale principio di prova sull’esistenza e, quindi, sulla paternità possa essere fatto valere anche in giudizio, ma non è, comunque, idoneo a dimostrare l’effettiva titolarità dei diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo ai depositanti, non generando, quindi, a favore di questi ultimi la presunzione iuris tantum di paternità prevista dall’art. 103 l.a., con espresso riferimento alle opere già pubblicate.
Per gentile concessione del dott. Roberto Alma (consulente presso lo Studio Legale Alma)
l'articolo continua su http://www.studiolegalealma.it/articoli.php
La diffusione capillare della rete internet, com’è noto, ha generato nuove ed interessanti problematiche giuridiche, con particolare riferimento alla tutela della proprietà intellettuale in rete. La questione oggetto della presente trattazione consiste nell’analisi delle forme di protezione attuali per verificare se le nuove tecnologie possano o meno fornire forme equipollenti di protezione e lo specifico valore, anche probatorio, delle stesse.
In particolare, si tratta di comprendere se la creazione di uno screenshot, eventualmente certificato, di una pagina web ovvero la validazione temporale di un file, siano suscettibili di “provare” a tutti gli effetti di legge la nascita di un diritto di proprietà industriale.
Per rispondere al suddetto interrogativo, occorre preliminarmente analizzare brevemente le norme di legge in materia di deposito dei diritti di proprietà intellettuale.
2. Le forme di deposito previste dalla legge
Nell’ordinamento giuridico italiano, infatti, i diritti di proprietà intellettuale – categoria che ricomprende al suo interno sia i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti, design, etc) sia il diritto d’autore e i diritti connessi di cui alla L. 633 del 1941 e successive modificazioni (d’ora innanzi, per brevità, “l.d.a”) – sono soggetti, a seconda dei casi, a diverse forme di deposito.
La summa divisio è tra deposito con efficacia costitutiva e deposito con efficacia dichiarativa: il primo regime opera con riferimento ai diritti di proprietà industriale, il secondo opera con riferimento al diritto d’autore e ai diritti connessi.
2.1 Il deposito con efficacia costitutiva
Analizzando sinteticamente il deposito con efficacia costitutiva, occorre preliminarmente richiamare l’art. 2 del D.lgs 30/2005, come modificato dal D.lgs 131/2010, anche noto come Codice della Proprietà Industriale (d’ora innanzi, per brevità, “c.p.i.”). La suddetta disposizione, infatti, prevede espressamente che:
I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 2 c.p.i., i diritti di proprietà industriale sorgono per effetto della brevettazione o della registrazione (a seconda della tipologia di diritto considerato) che costituiscono l’esito finale di un procedimento che si avvia necessariamente con il deposito di una domanda, rispettivamente, di brevettazione o registrazione, in assenza della quale non potranno, quindi, sorgere i relativi diritti esclusivi.
La data di deposito della domanda in questione assume, poi, rilevanza, ai nostri fini, proprio in considerazione del fatto che le disposizioni del c.p.i. dettate con riferimento ad ogni diritto di proprietà industriale prevedono che gli effetti della registrazione decorrono dal momento del deposito della relativa domanda.
Ad esempio, in materia di marchi, l’art. 15 c.p.i., per quanto qui interessa, prevede espressamente che gli effetti della prima registrazione decorrono dalla data di deposito della domanda.
Alla luce di quanto sopra, ne consegue che, con riferimento ai diritti di proprietà industriale il deposito della domanda ha, quindi, efficacia costitutiva, in quanto consiste in una formalità necessaria per la nascita dei relativi diritti.
2.2 Il deposito con efficacia dichiarativa
La seconda forma di deposito, qui definita deposito con efficacia dichiarativa, è prevista dall’art. 103 l.d.a, istitutivo dei registri di pubblicità in materia di diritto d’autore che sono oggi suddivisi nel:
a) Registro pubblico generale delle opere protette istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali;
b) Registro pubblico speciale per la opere cinematografiche ed audiovisive istituito presso la S.I.A.E.;
c) Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore istituito, anch’esso, presso la S.I.A.E.
L’art. 103, V° comma, prevede espressamente che la registrazione fa fede fino a prova contraria dell’esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Si tratta, quindi, di una mera efficacia dichiarativa, come anche affermato dalla giurisprudenza prevalente. Giova, infatti, ricordare che nel nostro ordinamento il titolo originario di acquisto del diritto d’autore è, infatti, costituito dalla creazione dell’opera ai sensi dell’art. 6 l.d.a, per cui, secondo quanto disposto dal successivo art. 106 l.d.a, l’omissione del deposito – che costituisce comunque un obbligo – non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore sulle opere protette, anche se può dar luogo a sanzioni amministrative.
La reale funzione del deposito ex art. 103 l.d.a. è, quindi, esclusivamente probatoria. Alla luce dell’art. 103, V° comma sopra richiamato, si ritiene che le registrazioni creino una presunzione iuris tantum di paternità a favore del depositante o di chi sia indicato come tale, secondo l’impostazione condivisa di dottrina e giurisprudenza.
Va, poi, precisato che, in particolare, l’iscrizione nel pubblico registro cinematografico costituisce, altresì, condizione necessaria per accedere al sistema di premi previsti dalla normativa a favore della cinematografia
Giova, tuttavia, precisare che le forme di cui all’art. 103 l.d.a., sono applicabili esclusivamente alle opere dell’ingegno già pubblicate, tenuto conto che l’art. 103, III° e IV° comma, fa espresso riferimento alla data della pubblicazione.
Per le opere dell’ingegno non ancora pubblicate, esiste presso la S.I.A.E., il servizio di deposito delle opere inedite presso la sezione OLAF come previsto dall’art. 75 b del suo regolamento generale.
Questo deposito, la cui durata è attualmente di cinque anni, ha carattere privato e facoltativo ed ha unicamente la funzione di precostituire a favore del depositante una prova di esistenza dell’opera alla data del deposito stesso. Si ritiene che tale principio di prova sull’esistenza e, quindi, sulla paternità possa essere fatto valere anche in giudizio, ma non è, comunque, idoneo a dimostrare l’effettiva titolarità dei diritti di utilizzazione economica dell’opera in capo ai depositanti, non generando, quindi, a favore di questi ultimi la presunzione iuris tantum di paternità prevista dall’art. 103 l.a., con espresso riferimento alle opere già pubblicate.
Per gentile concessione del dott. Roberto Alma (consulente presso lo Studio Legale Alma)
l'articolo continua su http://www.studiolegalealma.it/articoli.php
martedì 15 novembre 2011
A Bologna la prima scuola per sceneggiatori di videogiochi
Anche se in Italia c'è ancora una buona fetta di popolazione che ritiene che i moderni videogiochi portino nella testa di
chi li utilizza soltanto violenza e nessuna morale, questa forma di intrattenimento continua ad avere un effetto “magico”
sugli appassionati. Al suo interno convivono le personalità più diverse che si occupano, ciascuno nel proprio campo di
dare forma alle fantasie che il videogiocatore si aspetta di vedere su schermo.
Solletica quindi la curiosità di tutti gli appassionati quanto anticipato da Carlo Lucarelli durante Gamesweek
(www.gamesweek.it) la fiera di videogiochi tenutasi a Milano dal 4 al 6 Novembre dove vengono annunciate le
imminenti novità del mercato italiano. Si tratta di un progetto che riguarda Bottega Finzioni (www.bottegafinzioni.it),
laboratorio di narrazione e scrittura Bolognese diretto dallo stesso scrittore parmigiano: a partire da Gennaio si
arricchirà di un'area “videogames” in cui si svilupperanno sceneggiature di storie destinate al mondo virtuale. Al suo
interno sarà quindi possibile specializzarsi nella scrittura di sceneggiature per aziende del settore. Lucarelli si esprime
così riguardo al difficile rapporto che in Italia abbiamo con questo fenomeno in rapporto al lavoro dello scrittore: “I
videogiochi sono una forma narrativa a tutti gli effetti. Alla base c'è un lavoro di scrittura, sebbene in Italia ci sia un
certo pregiudizio nei loro confronti, lo stesso che c'era verso i fumetti”.
Per cui gli aspiranti sceneggiatori (che per essere ammessi dovranno sottoporre un proprio elaborato scritto ed un
colloquio) possono trovare maggiori informazioni sul sito ufficiale della bottega e cominciare eventualmente a seguire i
corsi tenuti da Ivan Venturi (autore e produttore di videogiochi) ed a cura di: Piero Di Domenico, Andrea Dresseno e
Matteo Lollini.
Esistono ad oggi dei progetti già commissionati come: “Il Castello di Eymerich – the interactive Novel” e “Contro le mafie – il videogioco della legalità”; ma l'area dedicata offre anche un aiuto agli studenti per sviluppare la propria storia in maniera professionale, comprendendo cosa si nasconde tra le quinte di un videogame partendo dalla trama e finendo al commercio, seguendo dei precisi (e soprattutto realistici) criteri di giudizio e di budget. scritto da Stefano Costanzo
Esistono ad oggi dei progetti già commissionati come: “Il Castello di Eymerich – the interactive Novel” e “Contro le mafie – il videogioco della legalità”; ma l'area dedicata offre anche un aiuto agli studenti per sviluppare la propria storia in maniera professionale, comprendendo cosa si nasconde tra le quinte di un videogame partendo dalla trama e finendo al commercio, seguendo dei precisi (e soprattutto realistici) criteri di giudizio e di budget. scritto da Stefano Costanzo
Iscriviti a:
Post (Atom)